Una nuova opportunità per lo sviluppo delle imprese.

Viaggio all’interno della nuova normativa che agevola gli investimenti realizzati da imprese e lavoratori autonomi. un’attenzione particolare alle spese per la formazione.

La normativa relativa alla detassazione degli utili reinvestiti (cd. “Tremonti bis”) presenta molte analogie con la disciplina della precedente legge agevolativa in tema di nuovi investimenti (Legge 357/1994).
Le differenze, rispetto alla precedente legge, sono da rilevare sia per quanto riguarda i soggetti ammessi all’agevolazione che per quanto riguarda l’oggetto dell’agevolazione stessa. Infatti l’attuale legge agevolativa estende i benefici per i nuovi investimenti anche ai lavoratori autonomi, oltre a banche ed assicurazioni, mentre riconosce agevolabili anche i costi per la formazione del personale dipendente.
Considerate le finalità delle presenti note si concentrerà l’attenzione sul contenuto delle agevolazioni a favore delle imprese con particolare riferimento alle novità in tema di agevolazioni per la formazione.
Per semplicità d’esposizione non si farà riferimento ai casi particolari di esercizio non coincidente con l’anno solare come pure ai casi particolari di periodi d’imposta frazionati rispetto all’anno solare (casi di trasformazione da società di capitali in società di persone e viceversa).

I soggetti interessati alle agevolazioni.

L’agevolazione spetta a tutti i contribuenti che producono reddito d’impresa, sia che si tratti di imprese individuali che di società (di persone o di capitali), con la sola condizione che abbiano iniziato l’attività prima dell’entrata in vigore della legge (25 ottobre 2001).

La detassazione di parte del reddito imponibile.

L’agevolazione consiste nella detassazione di parte del reddito imponibile dell’impresa corrispondente al 50% del volume dei nuovi investimenti realizzati rispetto alla media del quinquennio precedente. Essa si concretizza in una variazione in diminuzione da indicare nel quadro del reddito d’impresa della dichiarazione dei redditi Modello Unico riferita al 2001 e/o al 2002.
Gli investimenti da prendere in esame sono quelli effettuati dopo il 30 giugno 2001 e sino al 31 dicembre 2002.

Cosa si intende per nuovi investimenti.

L’investimento deve consistere nella realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, nel completamento di opere sospese, nell’ampliamento, nella riattivazione, nell’ammodernamento di impianti esistenti e nell’acquisto di beni strumentali nuovi.
La norma fa sostanziale riferimento agli artt. 67 e 68 del TUIR.
È opportuno sottolineare che il termine “acquisto” di beni stumentali nuovi comprende anche gli acquisti tramite contratto di leasing e la realizzazione degli stessi in appalto o in economia da parte del soggetto destinatario dell’agevolazione.
Nell’ipotesi di beni complessi autoprodotti, ove alla loro realizzazione abbia concorso anche un bene usato, il requisito della novità sussiste in relazione all’intero bene, purché il costo del bene usato non sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto. Si comprendono anche i beni inferiori a un milione e le spese incrementative dei beni strumentali anche se di proprietà di terzi.

Modalità di calcolo degli investimenti.

Per la determinazione della media di riferimento abbiamo questi riferimenti:
• per il calcolo dell’agevolazione relativa agli investimenti realizzati nel periodo 1° luglio 2001 – 31 dicembre 2001 si dovranno predisporre i conteggi degli investimenti netti agevolabili negli anni 1996-1997-1998-1999-2000.
• per il calcolo dell’agevolazione relativa agli investimenti realizzati nel periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2002 il riferimento temporale si sposta in avanti di un anno e pertanto si dovranno predisporre i conteggi degli investimenti netti agevolabili negli anni 1997-1998-1999-2000-200.
La novità più rilevante della nuova legge agevolativa rispetto alla precedente è la possibilità di escludere dal calcolo della media l’anno nel quale sono stati realizzati i maggiori investimenti.
Sia per la determinazione del volume degli investimenti realizzati ai fini della media di riferimento, sia per la determinazione del volume degli investimenti realizzati, occorre tener conto, in diminuzione degli investimenti realizzati, anche dei disinvestimenti. Occorre pertanto seguire questo schema.

Costo degli investimenti in beni nuovi
-
Corrispettivo dei disinvestimenti
(o valore normale dei beni destinati a finalità estranee all’impresa)
=
TOTALE INVESTIMENTI NETTI

Vanno considerati tutti i disinvestimenti, quindi anche le cessioni di beni a suo tempo acquistati usati. Nel calcolo dei valori di riferimento non si tiene conto delle rivalutazioni eseguite in precedenza.
Una volta calcolato l’importo degli investimenti netti del quinquennio di riferimento, dopo aver eliminato dal conteggio l’anno nel quale sono stati realizzati gli investimenti maggiori, si dovrà confrontare il valore medio degli investimenti realizzati con gli investimenti del periodo agevolabile (2° semestre anno 2001 o anno 2002). Il 50% dell’eccedenza degli investimenti realizzati rispetto alla media degli investimenti dei periodi considerati ai fini della media stessa costituirà l’importo della variazione in diminuzione da apportare al reddito d’impresa nella dichiarazione dei redditi del periodo.

Come comportarsi per la successiva cessione dei beni.

La norma di legge ha previsto una disposizione “antielusiva”. Infatti i beni che hanno partecipato alla determinazione dell’agevolazione non possono essere ceduti successivamente per:
• due anni se beni mobili
• cinque anni se beni immobili.
Nell’ipotesi di cessione dei suddetti beni, nella dichiarazione dei redditi dell’anno nel quale è avvenuta la cessione dovrà essere inserita una variazione in aumento del reddito imponibile pari al corrispettivo dei beni ceduti o valore normale dei beni autoconsumati fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato e agevolato l’investimento per la parte ad esso proporzionalmente riferibile.

Le agevolazioni per la formazione del personale.

Non vi è confronto con la media dei costi sostenuti negli anni precedenti. Le spese di formazione sono da assumere al netto di contributi eventualmente ricevuti (Fondo Sociale Europeo, Leggi Regionali varie) a fronte dei costi sostenuti.
I costi da considerare sono quelli di docenza o comunque di servizi reperiti all’esterno dell’azienda, mentre il costo del personale impegnato nell’attività di formazione (sia docenti che discenti), determinato con i criteri fiscali di riferimento, è agevolabile sino al 20% del volume delle retribuzioni corrisposte in ciascun periodo d’imposta. Non rientrano nell’agevolazione le quote di ammortamento dei beni impiegati per l’attività di formazione. Per la quantificazione delle spese sostenute si deve predisporre la documentazione idonea (relazione, materiale informativo, conteggi delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nella formazione), documentazione che deve essere attestata: dal Presidente del Collegio Sindacale, se esiste l’organo di controllo, oppure da un revisore contabile o da professionista iscritto all’albo dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro o dal direttore di un CAF.

Altri aspetti della agevolazione Tremonti.

Brevemente, ricordiamo che l’agevolazione non opera agli effetti IRAP e che è alternativa alle agevolazioni DIT e VISCO. L’importo dell’agevolazione non dovrà essere considerato agli effetti del versamento dell’acconto d’imposta per l’esercizio successivo. Per quanto riguarda la cumulabilità con altre agevolazioni (contributi in conto esercizio o in conto capitale) si dovrà far riferimento a quanto disposto dalle singole leggi che disciplinano i contributi agevolati.

Rosita Forcellini

Studio Campidori
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