Il concorso... si fa snello

Dal 12 Aprile scorso è entratta in vigore la nuova disciplina che regolamenta la materia, semplificandone le procedure. un’occasione storica per il rilancio di uno strumento che la burocrazia stava affossando.

I concorsi e le operazioni a premio.

Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie in cui l’attribuzione dei premi offerti ai partecipanti o a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende dalla sorte, da qualsiasi congegno, macchina od altro, dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni, dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti ad adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento.
Sono considerate operazioni a premio, anche se il destinatario del premio è un soggetto diverso dall’acquirente il prodotto o servizio promozionato, le manifestazioni pubblicitarie che prevedono le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo o consegnando un certo numero di prove documentali d’acquisto oppure le offerte di un regalo a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio. È considerata operazione a premio anche la possibilità per l’acquirente di ottenere, dietro presentazione di un numero predeterminato di prove d’acquisto e con un contributo di spesa, un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato. In questo caso il contributo richiesto non deve essere superiore al 75% del costo del prodotto o del servizio sostenuto dalla ditta promotrice, al netto dell’imposta sul valore aggiunto
Non vengono invece considerate operazioni a premio le offerte di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati a da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere. Sono escluse anche le offerte di premi costituiti da sconti di prezzo su prodotti e servizi di genere diverso da quelli acquistati, qualora questi ultimi non costituiscano il vero oggetto della promozione.

I soggetti promotori e i premi.

I soggetti promotori possono essere imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o servizi oggetto della promozione e organizzazioni rappresentative dell’associazionismo economico tra imprese costituite sotto forma di consorzi e di società anche cooperative.
Possono essere beni o servizi assoggettati all’imposta sul valore aggiunto o alla relativa imposta sostitutiva, escluso il denaro, i titoli dei prestiti pubblici e privati, i titoli azionari, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento e le polizze di assicurazione sulla vita. I premi, inoltre, possono essere costituiti anche da giocate del lotto o da biglietti delle lotterie nazionali.
Ricordiamo anche che per i concorsi a premio i premi non richiesti o non assegnati (diversi da quelli rifiutati) devono essere devoluti a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

La durata delle manifestazioni a premio.

I concorsi e le operazioni a premio potranno avere durata non superiore, rispettivamente, ad uno e a cinque anni dalla data del loro inizio ed i premi dovranno essere consegnati agli aventi diritto entro sei mesi dalla conclusione della manifestazione o dalla richiesta dei premi stessi.
La partecipazione deve essere gratuita, salvo le ordinarie spese di spedizione o telefoniche necessarie alla partecipazione, ed è vietata la maggiorazione del prezzo del prodotto o servizio oggetto della promozione.

Procedure e cauzioni: come comportarsi.

I soggetti che intendono svolgere un concorso a premio devono darne comunicazione, prima dell’inizio, al Ministero delle attività produttive mediante apposita modulistica, allegando il regolamento del concorso e la documentazione comprovante il versamento della cauzione prevista al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei premi.
Per le operazioni a premio, i promotori sono tenuti semplicemente a redigere il relativo regolamento, il quale deve essere autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale e conservato fino a dodici mesi successivi al termine dell’operazione.
Per garantire l’effettiva corresponsione dei premi promessi i soggetti che intendono svolgere una manifestazione a premio devono prestare una cauzione in denaro o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato a favore del Ministero delle Attività Produttive così determinata: nel caso di concorsi a premio in misura pari al valore complessivo dei premi promessi determinato ai fini Iva o della relativa imposta sostitutiva; nel caso di operazioni a premio in misura pari al 20% del valore complessivo dei premi; la cauzione non è dovuta qualora il premio sia corrisposto all’atto dell’acquisto del prodotto o del servizio promozionato.

Le manifestazioni di sorte a livello locale.

Il decreto disciplina infine le manifestazioni di sorte locali, vietando ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, salvo siano promosse da enti morali, associazioni, e comitati senza fini di lucro, da partiti o movimenti politici od in ambito familiare e privato per fini prettamente ludici.

Gli aspetti fiscali da tenere in considerazione.

Anche se la nuova disciplina amministrativa delle operazioni e concorsi a premio non modifica il trattamento tributario di queste iniziative, riepiloghiamo i principali aspetti di natura fiscale relativi al loro svolgimento.
I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’art. 6 del TUIR (principalmente titolari di reddito di impresa) e quelli derivanti da concorsi a premio soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con facoltà di rivalsa.
Nel caso delle operazioni a premio la ritenuta non si applica:
• se il premio viene erogato a soggetti per cui esso non assume rilevanza reddituale ai sensi dell’art. 6 del TUIR, cioè sostanzialmente a privati cittadini consumatori finali;
• nel caso in cui il valore complessivo dei premi non supera 25,82 euro;
• se il premio erogato concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, del reddito di lavoro autonomo o del reddito d’impresa.
Le aliquote da applicare all’atto dell’effettuazione delle ritenute in questione sono:
• 10% per i premi di lotterie, tombole, ecc.
• 20% sui premi svolti in occasione di spettacoli radiotelevisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe;
• 25% in ogni altro caso, comprese, quindi, le operazioni a premio.
I soggetti che erogano i premi assoggettati a ritenuta devono compilare un apposito quadro della dichiarazione dei redditi modello Unico (per le società di capitali) o della dichiarazione dei sostituti di imposta modello 770 (per le società di persone, persone fisiche, enti non commerciali) per il periodo di imposta nel quale tali premi sono divenuti esigibili, ancorché non ancora corrisposti, nel quale devono dichiarare l’importo soggetto a ritenuta, l’aliquota applicata e le ritenute effettuate.
L’imposta sul valore aggiunto gravante su beni o servizi messi in palio risulta indetraibile.
Nel caso in cui i premi acquistati dal soggetto promotore non risultino assoggettati all’imposta sul valore aggiunto tale soggetto dovrà versare un’imposta sostitutiva pari al 20% del prezzo di acquisto degli stessi.
Per quanto riguarda i concorsi a premio, la cessione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) dei premi non richiesti o non assegnati non rientra nel campo di applicazione dell’Iva dal momento che non è stato possibile detrarre a monte l’imposta corrispondente agli acquisti.

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