Rischio Chimico: la nuova normativa.

Il nuovo Decreto Legge 25/2002 introduce importanti novità inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro e coinvolge tutti i luoghi dove siano presenti agenti chimici pericolosi.

Gli agenti chimici pericolosi: un elenco.

La lista degli agenti chimici pericolosi previsti dalla nuova normativa è davvero impressionante. Sono infatti considerati pericolosi tutti gli agenti:
• esplosivi
• comburenti
• estremamente infiammabili
• facilmente infiammabili
• infiammabili
• molto tossici
• tossici
• nocivi
• corrosivi
• irritanti
• sensibilizzanti
• cancerogeni
• mutageni
• tossici per il ciclo riproduttivo.
Un lunga lista da cui sono esclusi solamente gli agenti pericolosi per l’ambiente.
E che, comprendendo gli irritanti e i nocivi, estende l’accezione di pericolosi a una moltitudine di prodotti quali solventi, colle, coloranti, vernici, inchiostri, acidi, reagenti, disinfettanti, lubrificanti, prodotti per la pulizia...

Le attività lavorative interessate.

Proprio questa estensione prevista dal Decreto, comporta di conseguenza un notevole allargamento anche dell’elenco delle attività produttive che quindi dovranno fare i conti con tutti gli adempimenti disposti, per i quali, lo ricordiamo, sono previste sanzioni di natura penale.
Si va dalle aziende metalmeccaniche a quelle elettroniche, dal tessile alle galvaniche, dalle aziende alimentari alle falegnamerie, dalle imprese di logistica e trasporto a quelle di trattamento rifiuti, dalle imprese di pulizia alle lavanderie, dai laboratori agli ospedali e ai supermercati.

Valutare il rischio chimico: un obbligo.

Posto che la stragrande maggioranza delle attività produttive è interessata dal nuovo Decreto Legge, ogni datore di lavoro deve effettuare una dettagliata e approfondita valutazione del rischio chimico presente nella propria azienda.
Relazione che deve poi essere allegata al documento della sicurezza richiesto dal D.L.vo 626/94. La valutazione del rischio - che deve essere periodicamente aggiornata, giustificando per altro la scelta stessa della periodicità - deve seguire lo schema seguente:
• individuare tutti gli agenti chimici pericolosi presenti in azienda;
• individuare tutte le singole attività, compresa la manutenzione, che possono esporre i lavoratori ad agenti chimici pericolosi;
• quantificare i rischi per i lavoratori, considerando: le proprietà pericolose degli agenti, le schede di sicurezza, il livello di esposizione dei lavoratori, il tipo, la durata e le modalità di esposizione, le quantità di agenti, i valori limite di esposizione lavorativa di ogni agente, la sovrapposizione degli effetti negativi e gli eventuali risultati della sorveglianza sanitaria;
• indicare le misure adottate quali indagini ambientali, aspirazioni, DPI, riduzione delle quantità...

Il livello di rischio e i relativi adempimenti.

Questa valutazione determina un livello di rischio che prevede specifici adempimenti.
Dalla semplice adozione di misure di sicurezza e di emergenza (sistemi di allarme e di segnalazione), si continua con l’informazione e la formazione di tutti i lavoratori su temi quali la gestione degli agenti chimici pericolosi, le misure di emergenza e le schede di sicurezza.
Tutte queste prescrizioni vanno poi ad aggiungersi a quelle in precedenza previste dagli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 626.
Il Decreto impone inoltre la sorveglianza sanitaria, la predisposizione di procedure atte ad affrontare le emergenze, l’esecuzione di esercitazioni periodiche di sicurezza e l’esecuzione di indagini ambientali per misurare i livelli di esposizione.
Queste misurazioni ambientali, eseguite tramite metodiche standardizzate di campionamento e analisi, vanno eseguite periodicamente.
I relativi risultati, che attestino l’eventuale cambiamento della situazione precedente, devono essere allegati al documento di valutazione dei rischi richiesto dal Decreto 626/94 e resi noti ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza.
Disposizioni più impegnative sono invece previste nel caso in cui si oltrepassi la soglia di “rischio moderato”, che sarà definito con successivo decreto ministeriale.
In mancanza di tale decreto, seguendo un’abitudine tipicamente italiana, la responsabilità della valutazione del rischio chimico ricade sul datore di lavoro.

Abrogazioni e valori limite: le novità.

Il nuovo decreto ingloba le parti, che vengono quindi abrogate, del D.L.vo 277/91 riguardanti gli agenti chimici in generale e il piombo. Per quest’ultimo vengono inoltre ritoccati i valori limite e di azione ambientali e biologici, mentre restano invariate le norme riguardanti amianto, cancerogeni e radiazioni ionizzanti. Il nuovo Decreto istituisce inoltre gli elenchi dei Valori limite di esposizione professionale (corrispondenti ai TLV statunitensi) e dei Valori limite biologici (gli IBE statunitensi).

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