LA RIFORMA DELLE SOCIETÀ: COME CAMBIANO LE REGOLE.

Il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la riforma delle società, annunciata da tempo e resa effettiva all’inizio del 2003 con l’approvazione dei Decreti delegati.
Vi sono già state alcune “messe a punto” ed altre sono previste prima dell’estate. La Commissione Vietti si riunirà ai primi di questo mese di giugno per valutare l’effetto dell’introduzione delle nuove norme dopo un semestre di operatività e approntare quegli interventi rivelatisi necessari dopo l’applicazione pratica.
La riforma che andiamo ad esaminare coinvolge l’intera organizzazione delle società. Innanzitutto, le norme che “regolano” la vita delle società e i rapporti fra i soci e gli organi societari sono state quasi totalmente riscritte: molto spesso nelle nostre piccole e medie imprese negli statuti non erano indicate modalità particolari di svolgimento della vita sociale e molto spesso si indicavano riferimenti alle norme di legge che regolavano le diverse operazioni, ciò anche in considerazione del fatto che il Codice Civile non lasciava molto spazio a impostazioni personali e specifiche delle società.
Con le nuove norme, invece, avremo la possibilità di regolamentare la vita societaria in modo più rispondente alle necessità delle specifiche situazioni reali. Consideriamo quindi questa riforma come un’opportunità per ripensare alla struttura delle nostre società nell’ottica di uno svolgimento più organico dell’attività sociale.
Il pensiero che ha guidato il legislatore nell’approntare la riforma è stato sostanzialmente quello di favorire la diffusione delle società di capitali rendendole più snelle nell’operatività (specie per le società a responsabilità limitata), accordando il beneficio della responsabilità limitata e nel contempo realizzando l’obiettivo di rendere più diffuse ed applicate le regole in tema di pubblicità dei bilanci, scoraggiando quindi la costituzione di società di persone o ditte individuali.
I recenti provvedimenti legislativi in campo fiscale ed ora, anche civilistico, favoriranno senz’altro la trasformazione in società di capitali delle società personali – o ditte individuali – ancora esistenti).

Le innovazioni più significative in materia.

La riforma ha affrontato la normativa in tema di Società per azioni e Società a responsabilità limitata (oltre alle società cooperative che, per il momento, non vengono qui trattate).
Come detto, le regole civilistiche sono state sostanzialmente tutte riscritte e, in particolare sono state innovativamente disciplinate:
a) le norme che regolano la costituzione delle società
b) le norme che regolano i conferimenti
c) le norme che regolano i diritti dei soci e le ipotesi di recesso
d) le norme che regolano le assemblee
e) le norme che regolano l’amministrazione
f) le norme che regolano il controllo legale e contabile
g) le norme che regolano le situazioni di conflittualità dei soci.
Possiamo comunque preliminarmente osservare che, mentre con la previdente legislazione, la società a responsabilità limitata era sostanzialmente una “sorella minore” della società per azioni, ora la S.R.L. è completamente diversa dalla S.P.A. ed in particolare potremmo dire che assomiglia molto alle attuali società di persone. Ciò in quanto consente una flessibilità che era, fino ad ora, sconosciuta (specie nella determinazione dei conferimenti e nello svolgimento delle assemblee oltre che per le particolari modalità di adempimento dei compiti degli amministratori), che consente anche migliore chiarezza e trasparenza nei rapporti personali e patrimoniali fra i soci e con i terzi.

Gli adeguamenti degli statuti societari.

In considerazione del nuovo scenario normativo, si renderà necessario procedere all’adeguamento degli statuti oggi esistenti. Il termine previsto dalle disposizioni transitorie è il 30 SETTEMBRE 2004, quindi dobbiamo tempestivamente ed adeguatamente prepararci all’approvazione dei nuovi statuti.
Questo richiede riflessioni attente sia da parte degli imprenditori soci che da parte dei consulenti che dovranno opportunamente consigliare e…. guidare le scelte delle diverse compagini sociali nell’adottare le migliori e più pertinenti modifiche, così da rendere effettiva la rispondenza delle regole statutarie alla reale situazione societaria.
L’adeguamento richiede la convocazione di un’assemblea straordinaria della società con all’ordine del giorno le modifiche statutarie e sarà anche l’occasione per dare definitiva conversione al capitale sociale delle società che hanno ancora il capitale espresso in Lire italiane anziché in Euro (spesso all’epoca si è adottata la cd “procedura semplificata” per la conversione del capitale, anziché formalizzare la conversione stessa con assemblea straordinaria).
Vi sono poi alcune ipotesi nelle quali non è necessario procedere alla modifica statutaria: precisamente si tratta delle società in liquidazione o che verranno poste in liquidazione prima del 30 settembre 2004.

L'assoggettamento alla direzione di altre Società / Enti.

Vorremmo soffermarci su un argomento di particolare novità per la legislazione italiana. L’art. 2497 e seguenti del Codice Civile, in vigore dall’1.1.2004, prevede che in caso di situazione giuridica di controllo di una società nei confronti di un’altra società, vi sia una presunzione assoluta di assoggettamento della società controllata all’attività di direzione e coordinamento da parte della società controllante. La stessa presunzione opera nel caso in cui vi sia, da parte della controllante, l’obbligo di redazione del bilancio consolidato.
Nel caso in cui una società sia soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di un’altra società, gli amministratori della controllata devono comunicare tale situazione al Registro Imprese e chiederne l’iscrizione in apposita sezione del Registro Imprese stesso indicando i dati della società che esercita, di fatto, la direzione e coordinamento della controllata. Analogo obbligo è previsto quando l’attività di direzione e coordinamento sia esercitata da una società su un’altra società in virtù di contratti o clausole statutarie.
La presunzione prevista dal codice civile non è sempre riscontrabile nella realtà. Infatti vi sono molte società controllate da società immobiliari/finanziarie di famiglia (cd “holding”), che non svolgono attività di direzione e coordinamento sulle società controllate in quanto il possesso della partecipazione costituisce squisitamente investimento finanziario e patrimoniale. Sovente le società controllanti “holding” non hanno né struttura né volontà di dirigere e coordinare l’attività delle controllate limitandosi ad esercitare i propri diritti di azionista/socio nelle controllate medesime.
Gli amministratori che non provvedono alle prescritte denunce al Registro Imprese sono direttamente responsabili nei confronti dei soci per eventuali pregiudizi arrecati alla redditività e al valore del patrimonio sociale, nonché nei confronti di terzi in relazione all’integrità del patrimonio sociale.
Quando sussistono le condizioni di assoggettamento alla direzione e coordinamento di altre società od enti, negli atti e nella corrispondenza della società controllata deve essere indicata la situazione di assoggettamento, indicando anche la denominazione della società controllante.
Come detto, l’obbligo di iscrizione nel Registro Imprese e di indicazione negli atti e nella corrispondenza dell’assoggettamento alla direzione e coordinamento, esiste dall’1.1.2004. Il termine per la denunzia al Registro Imprese è, come per tutte le comunicazioni, di 30 giorni.
Si tratta di un argomento molto delicato ed importante, sia per le possibili conseguenze a carico degli amministratori che non provvedono all’iscrizione, che per quanto riguarda eventuali necessità di riservatezza (specie in ambito commerciale) della situazione prospettata.
Sono comunque situazioni che vanno attentamente valutate e dovrebbero comunque essere oggetto di apposita delibera da parte dei Consigli di Amministrazione delle società coinvolte.
(1 - continua)

Rosita Forcellini
Studio Campidori
Commercialisti & Associati
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