LE NOVITÀ RELATIVE ALLE DECISIONI DEI SOCI DI UNA S.R.L.
Le principali novità introdotte per lorgano volitivo delle società a responsabilità limitata riguardano:
il termine di convocazione dellassemblea annuale dei soci
la tipologia delle decisioni su cui i soci possono essere chiamati a deliberare
il funzionamento dellorgano volitivo.
La convocazione dellassemblea annuale dei Soci.
Pur permanendo lobbligo della convocazione almeno una volta lanno, il termine ultimo per la convocazione non può superare i 120 giorni (e non più 4 mesi) dalla chiusura dellesercizio sociale. Resta la facoltà statutaria di prevedere un termine più lungo di 180 giorni (non più 6 mesi) ma solo :
a) per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato
b) o qualora lo richiedano esigenze particolari connesse alla struttura o alloggetto sociale.
In tale ultimo caso, però, gli amministratori dovranno segnalare nella loro relazione sulla gestione le ragioni di tale decisione.
Questa novità, pur eliminando le previsioni generiche della precedente norma, non ha eliminato le incertezze interpretative. La nuova normativa è comunque più restrittiva rispetto al passato, in quanto è da escludere che, al di fuori di esigenze derivanti dalloggetto e dalla struttura della società, e quindi da esigenze permanenti o comunque non frequentemente variabili, il rinvio dellapprovazione del bilancio possa costituire la regola di comportamento costante degli organi sociali.
La tipologia delle decisioni dei soci.
Quanto alla tipologia delle decisioni, in misura diametralmente opposta rispetto a quella che regola la stessa materia nelle S.p.A., nelle Srl è previsto più spazio ai soci nellamministrazione della società. Ai sensi del nuovo art 2479 C.C., in sede di stipulazione o modificazione dellatto costitutivo/statuto, i soci, al di là di alcune decisioni ad essi inderogabilmente attribuite, potranno liberamente definire quali materie saranno riservate alla loro competenza e quali invece attribuite allorgano amministrativo.
La nuova normativa (art 2479 C.C.) attribuisce ai soci in modo inderogabile la competenza a decidere per alcune materie di particolare rilevanza quali:
lapprovazione del bilancio e la distribuzione degli utili
la nomina degli amministratori, qualora prevista dallatto costitutivo
la nomina dei sindaci, del presidente del cs o del revisore
le modifiche dellatto costitutivo
il compimento di operazioni che determinano una modifica sostanziale delloggetto sociale individuato nellatto costitutivo o una modifica rilevante dei diritti dei soci
il compito di decidere sugli argomenti riservati alla loro competenza dallatto costitutivo o sottoposti alla loro attenzione da parte di uno o più amministratori o da un numero di soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale.
Le modalità di funzionamento.
Quanto alle modalità di funzionamento dellorgano volitivo, il sistema base proposto dal legislatore è quello dellassunzione delle decisioni da parte dei soci nella classica forma assembleare. Il nuovo diritto consente però che, con apposita previsione e disciplina in atto costitutivo e nello statuto, le decisioni possano essere:
adottate mediante consultazione scritta, oppure
adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.
Il legislatore ha quindi preso atto che nella S.r.l. sono talmente frequenti e intensi i rapporti tra i soci, da rendere assolutamente sovrabbondante il sistema assembleare collegiale. Questo sistema ha senso quando la decisione da assumere attraverso lassemblea acquista valore aggiunto.
Quindi, quando un consesso è composto da soci che normalmente non hanno rapporti né tra loro né con la società, o che li hanno talmente scarsi da non esserci un continuo scambio di opinioni, allora ha senso che si punti sul sistema collegiale. In questo modo si investe sullapprofondimento che può scaturire da un confronto di opinioni tra soggetti che, convocati per tempo, si potrebbero adeguatamente preparare e, informati sullopportunità di assumere una decisione, possono trarre dalla discussione le motivazioni per aderire o meno alle determinazioni.
La nuova legge impone, inderogabilmente, lassunzione delle decisioni dei soci con il metodo assembleare per:
le modifiche dellatto costitutivo
le decisioni su operazioni che comportano una sostanziale modifica delloggetto sociale determinato nellatto costitutivo o una rilevante modifica dei diritti dei soci
la riduzione del capitale per perdite
la messa in liquidazione della società
la nomina e revoca dei liquidatori
la determinazione dei criteri di liquidazione
la revoca dello stato di liquidazione
lapprovazione della richiesta di procedure concorsuali.
Ma al di fuori delle materie sopra indicate, latto costitutivo/statuto può prevedere che i soci decidano attraverso uno dei due metodi citati: consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.
Quindi, decisioni in tema di approvazione del bilancio e distribuzione degli utili o di nomina degli amministratori, dei sindaci, del presidente del collegio sindacale o del revisore, sono decisioni riservate alla competenza dei soci, ma per le quali sarà utilizzabile il sistema della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto. Le decisioni dei soci adottate con questi nuovi metodi dovranno comunque essere trascritte nel libro delle decisioni dei soci, lo stesso di quello per i verbali assembleari.
Altra importante novità attiene alle cosiddette assemblee totalitarie. Nessuna norma ante riforma disponeva in merito alle assemblee tenute in assenza di formale convocazione. La riforma disciplina specificatamente lassemblea totalitaria nelle S.r.l. (art. 2479-bis, comma 5), prevedendo che una delibera si intenda adottata quanto partecipa allassemblea lintero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dellargomento. Lassenza di amministratori e sindaci non rende invalidabile lassemblea, a patto che si adempia allobbligo di informarli tempestivamente e preventivamente delle deliberazioni che lassemblea totalitaria si appresta a porre in essere. Va quindi inviata a Amministratori/sindaci una comunicazione preventiva in merito agli argomenti in via di trattazione, mancando la quale gli stessi non sarebbero posti nelle condizioni di potersi opporre alla trattazione dellargomento, opposizione peraltro da fare per iscritto.
LAMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE NELLE S.R.L.
Una sostanziale novità in tema di amministrazione delle S.r.l. riguarda la mancata previsione di una suddivisione delle competenze gestionali tra organo amministrativo e assemblea dei soci. Con la riforma, infatti, il legislatore ha voluto attribuire allautonomia statutaria la definizione di quelle operazioni di gestione che è meglio siano effettuate dai soci di S.r.l., confermando la commistione esistente nella realtà tra il ruolo di socio e quello di amministratore e prevedendo quindi un diretto coinvolgimento dei soci nelle decisioni amministrative. È in sede costitutiva, o di modifica delle norme per il funzionamento della società, che i soci possono autonomamente decidere in merito agli organi della società, definendone poteri e funzioni.
Il legislatore della riforma è solo intervenuto prevedendo le materie inderogabilmente di esclusiva competenza dei soci, da un lato, e dallaltro prevedendo la riserva, con lart. 2475, comma 5, alla competenza esclusiva dellorgano amministrativo delle seguenti materie:
redazione del progetto di bilancio
redazione del progetto di fusione o scissione
decisione di aumento del capitale sociale ai sensi dellart. 2481
Ciò significa che, ferma restando la libertà di scelta della forma di amministrazione, in presenza di un organo pluripersonale tali compiti non possono essere affidati ad un singolo amministratore ma devono essere svolti dallorgano amministrativo nella sua interezza.
Inoltre, la riforma innova in modo sensibile prevedendo sempre la possibilità di un amministratore unico, ma disponendo che, quando lamministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione cui può essere affidata, statutariamente, lamministrazione in via congiunta o in via disgiunta. La riforma consente così di attrarre nelle s.r.l. le regole amministrative tipiche delle società di persone (artt. 2257-2258 cc), arrivando alla possibilità limite di attribuire lamministrazione della società direttamente alle competenze della compagine sociale.
Non è ovviamente necessario effettuare tale scelta nellatto costitutivo: si possono prevedere tutte le possibili forme di amministrazione e stabilire che siano i soci allatto della nomina degli amministratori a designare, di volta in volta, quale specifica forma di amministrazione adottare.
In mancanza di una specifica indicazione, va da sé che una pluralità di amministratori automaticamente configura il consiglio di amministrazione.
Quanto ai doveri degli amministratori, la riforma non ripropone un generale obbligo di diligenza nello svolgimento della gestione. Sono solo previsti obblighi specifici, quali:
agire contro il socio moroso (art. 2466)
tenere i libri sociali (art. 2478)
redigere il bilancio desercizio (art. 2475)
effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge
convocare lassemblea nelle ipotesi di riduzione del capitale sociale di oltre un terzo per perdite (art. 2482-bis)
accertare il verificarsi di una causa di scioglimento (art. 2485)
consegnare ai liquidatori i libri sociali e gli altri documenti indicati nellart. 2487-bis.
Nelle S.r.l., il potere rappresentativo è strettamente congiunto al potere gestorio: gli amministratori hanno anche la rappresentanza generale della società senza necessità di una designazione specifica, per il fatto stesso di essere amministratori, e senza il precedente richiamo limitativo nellambito delle operazioni che rientrano nelloggetto sociale.
Per cui, se un amministratore compie atti che esulano dalloggetto sociale, questi in linea di principio restano validi in considerazione del fatto che gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, salva leventuale responsabilità dellamministratore nei confronti della società e dei soci per i danni conseguenti al compimento di tali atti. Per lart. 2476, ciascun socio può esperire azione di responsabilità contro gli amministratori e richiedere, qualora si riscontrino gravi irregolarità nella gestione, la provvisoria revoca giudiziale degli stessi.
Inoltre, con la riforma, il legislatore ha voluto garantire una maggior tutela degli interessi dei terzi, prevedendo che le limitazioni ai poteri degli amministratori (risultanti dallatto costitutivo o dallatto di nomina), anche se pubblicate nel registro delle imprese, non sono opponibili ai terzi, con cui gli stessi entrino in contatto, a meno che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società, con dolo. I terzi sono quindi tenuti unicamente ad accertare che il soggetto sia amministratore della società.
Anche in tema di responsabilità degli amministratori, la riforma ha introdotto significative novità. Mentre nella vecchia normativa la responsabilità degli amministratori di S.r.l. era modellata sulle corrispondenti disposizioni in tema di S.p.A., listituto è ora oggetto di unautonoma regolamentazione. Innanzitutto, gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dallinosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallatto costitutivo per lamministrazione della società, con esclusione degli amministratori che si dimostrano esenti da colpa e che abbiano fatto constare il loro dissenso, nel caso in cui fossero a conoscenza del fatto che si stava per compiere. Per i danni alla società, lazione sociale di responsabilità può essere esercitata da ciascun socio.
Gli amministratori sono anche responsabili verso i singoli soci e i terzi per il compimento di atti colposi o dolosi che abbiano direttamente danneggiato questi ultimi, che possono esercitare lazione individuale di responsabilità verso gli amministratori.
Lattuale normativa non precisa però il criterio in base al quale deve essere valutata leventuale insorgenza della responsabilità degli amministratori. Il nuovo art. 2476 non richiede che gli amministratori siano tenuti ad adempiere il loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dellincarico e dalla specifica competenza dellamministratore, come richiesto in tema di SpA dallart. 2392, comma 1. Nel silenzio per le S.r.l., si ritiene corretto che per gli amministratori continui ad applicarsi il più tenue criterio di diligenza tipico del mandatario, anziché quello più stringente della diligenza richiesta dalla natura dellincarico, ma ciò costituisce un punto di forte dubbio.
Importante novità per le S.r.l., è il diritto riconosciuto dal nuovo art. 2476 ai soci non amministratori (anche in presenza di collegio sindacale) di ottenere dagli amministratori tutte le notizie relative allo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi allamministrazione (scritture contabili comprese!).
Nella vecchia normativa, invece, solo nelle società in cui non esisteva il collegio sindacale, ciascun socio aveva diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. Inoltre i soci che rappresentavano almeno un terzo del capitale sociale avevano il diritto di far eseguire la revisione della gestione.
Con la nuova legge, chi adotta la forma di società a responsabilità limitata per unirsi in società con altri, deve quindi tener conto di questo giusto diritto riconosciuto anche al socio con l1% del capitale sociale, diritto che in alcuni momenti della vita aziendale ed in alcuni contesti potrebbe portare ad un inutile aggravio di costi e sforzi amministrativi! Ma nella maggior connotazione personalistica che può avere la nuova S.r.l. tale nuovo diritto ben si inserisce!
I MECCANISMI DI CONTROLLO NELLE S.R.L.
La principale novità in tema di controllo societario introdotta dal legislatore della riforma attiene alla separazione voluta tra controllo sullattività di amministrazione e gestione, da una parte, e controllo legale sui conti, dallaltra. Se il controllo sullamministrazione è poi sempre prerogativa del Collegio Sindacale, il controllo legale dei conti, che sfocia nel giudizio sul bilancio, quale principale documento di sintesi del sistema di rilevazione dei fatti aziendali, può, ed in alcuni casi, deve essere affidato ad un Revisore. Si è quindi voluto separare la funzione di controllo sulloperato, dalla funzione di controllo sul sistema di rilevazione di tale operato.
Pur permanendo la possibilità di nomina a seguito di specifica previsione dellatto costitutivo, nelle società a responsabilità limitata, innanzitutto va detto che lobbligo della nomina di un organo di controllo ricorre, come nella previgente normativa, solo quanto il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni o quando per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti dimensionali (totale dellattivo, ricavi delle vendite e delle prestazioni e dipendenti occupati in media durante lesercizio) indicati dallarticolo 2435-bis.
Ma, a differenza di quanto previsto per le società per azioni, nelle Società a responsabilità limitata, con il nuovo art. 2477 del Codice Civile, quando il collegio sindacale deve essere nominato per obbligo di legge lo stesso esercita anche il controllo contabile, a meno di una diversa disposizione nellatto costitutivo.
Quindi nelle S.r.l. il Collegio Sindacale svolge per previsione di legge, peraltro derogabile, le funzioni di controllo dellamministrazione e di controllo contabile, e ciò si ritiene conseguente allindubbia semplificazione del modello sociale delle S.r.l. rispetto alle S.p.A..
Peraltro, quando nominato per obbligo di legge, al funzionamento del Collegio Sindacale si applicano le norme previste per il controllo delle S.p.A. in tema di vigilanza sullamministrazione.
2 - continua)