| LAMMINISTRAZIONE NELLE S.P.A.
| Nella nuova riforma, il legislatore ha riconosciuto alle società per azioni una maggiore flessibilità e autonomia statutaria, sia nellindividuazione delle persone cui affidare lamministrazione, sia con riferimento al metodo secondo il quale esse dovranno agire. |
Il nuovo art. 2380 C.C. stabilisce che, se lo statuto non dispone diversamente, lamministrazione ed il controllo della società sono affidati ad un organo amministrativo (consiglio di amministrazione o amministratore unico) e a un organo di controllo (collegio sindacale).
La disciplina sulla nomina degli amministratori rimane pressoché invariata. Il potere di nomina spetta, in via generale, allorgano assembleare, salvo la possibilità statutariamente concessa ai titolari di strumenti finanziari di nominare un consigliere indipendente del Consiglio di Amministrazione.
Quanto alla durata in carica dellorgano amministrativo, il secondo comma dellart. 2383 C.C. stabilisce che la carica scade ora, per previsione legislativa, il giorno della riunione assembleare convocata per lapprovazione del bilancio del terzo esercizio, risolvendo così in tal senso il dubbio sollevato dalla precedente formulazione.
Risolutiva di dubbi è anche la previsione di cui al primo comma dellart. 2386 C.C. se nel corso dellesercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dallassemblea. Pertanto, nel caso di consiglieri in numero pari, ad esempio 6, viene meno la maggioranza, e quindi è necessario ricorrere ad una nuova nomina assembleare, quando vengono a mancare 3 consiglieri. Venissero a mancare 2 consiglieri, gli altri rimasti in carica potrebbero sostituire i mancanti, con delibera approvata dal collegio sindacale.
Opportuno anche il recepimento, contenuto nel quarto comma dellart. 2386 C.C., della clausola introdotta dalla prassi societaria, secondo cui lo statuto può prevedere la decadenza dellintero consiglio a seguito della cessazione di alcuni componenti, con il conseguente obbligo, per quelli rimasti in carica, di convocare lassemblea per la nomina del nuovo consiglio.
Quanto ai poteri ed obblighi dellorgano amministrativo, la disciplina della riforma riserva la competenza esclusiva agli amministratori dellattività di gestione.
Con apposita previsione statutaria, viene lasciata la facoltà agli amministratori di chiamare lassemblea a dare autorizzazioni per il compimento di determinati atti, pur permanendo la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.
Lart. 2381 al terzo comma rende esplicito il dovere degli amministratori di dotare la società di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adeguato alla natura e alle dimensioni dellimpresa. Tale dovere è, in primo luogo, un dovere dellintero consiglio e, in caso di delega, può gravare su questi ultimi, ma, ancora, con lobbligo imposto allintero consiglio di amministrazione di valutare ladeguatezza dellassetto organizzativo posto in essere dai delegati.
Ispirata allintento di maggior tutela dei terzi è anche per le S.p.A. la disposizione circa la rappresentanza degli amministratori, i quali godono di un potere generale per tutti gli atti compiuti in nome della società, senza la possibilità di poter opporre ai terzi in buona fede le eventuali limitazioni imposte, anche se risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti, regolarmente pubblicate.
Meritevole di segnalazione è la disciplina riservata allamministratore in conflitto di interessi con la società. Lart. 2391 amplia, per ragioni di trasparenza nella gestione della società, i doveri del consigliere nel caso di delibera alla quale egli abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse personale:
1. anzitutto egli ha lobbligo di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale non solo quando il suo interesse è in conflitto con quello della società, ma in ogni caso in cui egli abbia interesse in una determinata operazione, quindi anche quando il suo interesse gli sembri (o sia) compatibile con linteresse sociale
2. in secondo luogo, la norma gli impone di dare agli altri amministratori uninformazione analitica ed esaustiva, precisando la natura, i termini, lorigine e la portata delloperazione
3. lamministratore interessato può a questo punto votare
4. la delibera deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società delloperazione
5. solo nei casi di deliberazioni adottate col voto determinante dellamministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate entro 90 giorni dagli amministratori e dal collegio sindacale. Limpugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione, se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti.
Tuttavia si può ritenere che il divieto rimanga tale nellipotesi in cui la delibera possa recare danno alla società e che, conseguentemente, il rimedio dellimpugnabilità della delibera consiliare rimanga efficace come per il passato; anzi, ora la legittimazione allimpugnazione è attribuita anche ai consiglieri che abbiano votato a favore.
In caso di violazione del dovere di adeguata informativa al consiglio sullinteresse personale dellamministratore, lamministratore risponderà dei danni (non più solo delle perdite e, quindi, anche per il mancato guadagno) derivati alla società dalla sua azione od omissione. Analogamente nel caso in cui il suo voto sia stato determinante per lapprovazione delloperazione.
Sulla disciplina delle deleghe nellambito dellorgano amministrativo, la riforma è intervenuta aumentando, anzitutto le materie non delegabili dal consiglio di amministrazione. A quelle già previste nella precedente normativa (tra tutte si ricorda la redazione del bilancio), ora si aggiungono: lemissione di obbligazioni convertibili delegata dallo statuto allorgano amministrativo, lapprovazione del progetto di fusione e lapprovazione del progetto di scissione.
Si specifica espressamente, inoltre, che il CdA determina il contenuto ed i limiti della delega (indica cioè le materie delegate, e precisa, per esempio, se la delega è solo deliberativa o comprende anche il relativo potere rappresentativo) e determina le eventuali modalità di esercizio della delega (per esempio, disgiuntamente per certe categorie di atti, congiuntamente per certe altre), nonché che il CdA può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.
Importanti e specifiche novità sono state introdotte per gli obblighi posti a carico degli organi delegati, tra cui si segnala:
il dovere di curare che lassetto organizzativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dellimpresa;
il dovere di riferire al Consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, con la periodicità indicata dallo statuto e, in ogni caso, almeno ogni sei mesi, non solo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, ma anche sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.
gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato.
Questultima innovazione, la richiesta dellagire in modo informato unitamente alla previsione del nuovo art. 2392 C.C. (Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dellincarico e dalle loro specifiche competenze), pongono a carico di ciascun amministratore un preciso dovere di informarsi della gestione ogni volta che la richiesta di informazione risulti, a diligente giudizio dellamministratore ed anche al di fuori e al di là delle citate relazioni semestrali, necessaria per poter agire in modo informato. Ne consegue, rispetto al passato, una maggiore responsabilizzazione del singolo amministratore rispetto ai contenuti del proprio incarico. |