Spazio Tecnico - Nr. 42 / 2010 Riduci

Strumenti e regole comune per farsi pagare in Europa

L’Unione Europea ha intrapreso da tempo un percorso per individuare strumenti condivisi per risolvere le controversie tra imprese con sedi in diversi Stati membri.

Strumenti e regole comune per farsi pagare in Europa

Regolamenti per facilitare lo scambio commerciale

Come deve agire un’impresa italiana che vanta un credito nei confronti di un’altra impresa, con sede nel territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea? Se ad esempio un’azienda italiana ha consegnato un macchinario ad una francese, e l’accordo tra le parti non prevede esplicitamente che il pagamento avvenga in Italia, non potrà infatti rivolgersi alla giustizia italiana per ottenere la condanna del cliente inadempiente, perché quest’ultimo ha sede all’estero.
L’Unione Europea, a questo proposito, ha intrapreso da tempo un percorso per individuare strumenti chiari e condivisi per risolvere le controversie tra parti con sedi in diversi Stati membri, con l’obiettivo finale di facilitare il più possibile l’interscambio commerciale al suo interno.

Definire diritto ed Autorità competente

Un primo aspetto da stabilire per la riscossione di crediti con clienti esteri è quali siano il diritto applicabile e il foro competente: ogni contratto è infatti disciplinato da un ordinamento giuridico e, in caso di controversia tra le parti, sarà competente un certo foro.
Fatta salva la possibilità, prevista per la maggior parte dei contratti commerciali, che le parti possano stabilire di comune accordo ed esplicitare nel contratto quali siano il diritto applicabile e il foro competente, se questi non vengono dichiarati possono sorgere interpretazioni divergenti.
Un caso, questo, ancora più probabile se fornitore e cliente hanno sedi in Paesi diversi.

Il Regolamento CE 44/2001

L’Unione Europea ha istituito un apposito Regolamento, il 44/2001, per disciplinare la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Il Regolamento CE 44/2001 sancisce in particolare due importanti principi: l’Articolo 2 stabilisce la regola generale in base alla quale le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.

L’Articolo 5 prevede poi che, in materia contrattuale, “la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro possa essere convenuta in un altro Stato membro: a) davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

  • nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto;
  • nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.

Nel caso prima citato sarà quindi opportuno rivolgersi alla giustizia francese per recuperare il proprio credito, a meno che non si sia avuta l’accortezza di prevedere una clausola contrattuale in cui fosse specificato un diverso foro competente, in questo caso presumibilmente quello italiano.

Il riconoscimento delle decisioni prese

Lo stesso Regolamento chiarisce anche un’altra questione fondamentale: l’Articolo 32 specifica infatti che le decisioni prese da giudici di uno Stato membro in merito alle controversie commerciali – siano esse decreti, sentenze, ordinanze o mandati di esecuzione – vengano riconosciute automaticamente negli altri Stati membri, senza che vengano adottati ulteriori procedimenti.

Una volta avvenuto il riconoscimento automatico della decisione, che può comunque essere contestata dal soggetto contro cui viene fatta valere, per poterla applicare è quindi necessario avviare una procedura esecutiva, secondo le regole dello Stato in cui viene applicata.

Uno strumento unico per semplificare il recupero di alcuni crediti

La disciplina stabilita dal Regolamento citato è stata poi completata dal successivo Regolamento CE 805/2004, che ha istituito il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

Con questo strumento il recupero di alcune tipologie di credito nel territorio dell’Unione Europea viene ulteriormente semplificato: di fatto, se ricorrono precise condizioni, lo Stato membro che emette una decisione relativa a un credito non contestato può certificarla come titolo esecutivo europeo, senza che quindi sia più necessaria una procedura esecutiva nello Stato membro dove viene riconosciuta la decisione.

Entrambi i Regolamenti si applicano in materia civile e commerciale e non concernono, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa. Sono applicabili in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, ad eccezione della Danimarca.

Più facile recuperare i crediti minori

Da inizio 2009, inoltre, è attivo un nuovo procedimento europeo semplificato per il recupero di crediti fino a 2.000 Euro.

Stabilito dal Regolamento CE 861/2007, il procedimento europeo per le controversie transfrontaliere di modesta entità in materia civile e commerciale garantisce maggiore semplicità, minori tempi di attesa e una notevole diminuzione delle spese legali, perché può essere attuato anche senza ricorrere ad un avvocato.

Inoltre, anche in questo caso la sentenza emessa all’esito della procedura è immediatamente esecutiva nello Stato membro in cui viene applicata, senza necessità di ulteriori procedure.

Per avviare il procedimento europeo per le controversie di modesta entità basta nella maggior parte dei casi presentare una domanda scritta, compilando un modulo e inviandolo all’organo giurisdizionale competente.

Quest’ultimo è tenuto ad emettere la sentenza entro trenta giorni dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie (quali prove o testimonianze richieste) o dall’eventuale udienza, fissata solo se ritenuta necessaria.

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